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Credito d’imposta sanificazione: requisiti

L’articolo 12 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (“credito sanificazione”).

Le spese che danno diritto al credito sono l’acquisto di:

  • Dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • Prodotti detergenti e disinfettanti;
  • Dispositivi di sicurezza quali termometri e termoscanner,che siano conformi ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea, ivi incluse le spese di installazione;
  • Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati;

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 7 settembre 2020.

E’ consigliabile predisporre e presentare la domanda per l’attribuzione del credito d’imposta con una spesa minima per sanificazione ed acquisto Dpi pari ad almeno Euro 500,00.