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Prestazioni Occasionali | INAIL

Con la conversione in Legge del D.L. 146/2021 viene introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale del lavoro per l’avvio di attività di lavoro autonomo occasionale.

Operativamente sarà necessario procedere ad una comunicazione, prima dell’inizio della prestazione occasionale come definita dall’articolo 2222 del Codice Civile.

Tale comunicazione va effettuata con l’invio di una mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica a disposizione di ciascun ispettorato territoriale e dovrà contenere:

  • i dati del committente e del prestatore
  • il luogo della prestazione
  • la sintetica descrizione dell’attività da svolgere
  • il compenso concordato qualora stabilito all’attribuzione dell’incarico e la data di inizio della prestazione con indicazione della presumibile durata della stessa.

La procedura sopra rappresenta è temporanea, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà ad aggiornare gli applicativi in uso in futuro per semplificare l’adempimento in parola.

Il mancato rispetto di quanto determinato dalla normativa comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative da Euro 500 ad Euro 2.500 per ogni mancata comunicazione.