Contributi agente

Detrazioni ristrutturazioni edilizie

Con l’articolo 4 del Decreto-legge 13/2022, decreto antifrodi, viene previsto che a decorrere dal 27 maggio 2022 per importi di lavori di ristrutturazione superiori ad Euro 70.000,00 perché possano essere riconosciute le detrazioni fiscali è obbligatorio che gli interventi siano eseguiti da aziende edili che applicano i contratti di lavoro collettivi, di cui all’allegato X al Decreto Legislativo 81/2008, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, per i lavori edili che verranno avviati dopo il 27 maggio 2022, per importi contrattuali superiori ad Euro 70.000,00 tanto nell’atto di affidamento quanto nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione degli stessi, dovrà essere indicato che i lavori medesimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi sopra richiamati.

E’ inoltre previsto che anche i subappaltatori debbano rispettare le stesse regole stringenti sull’applicazione dei contratti nazionali di lavoro garantendo lo stesso standard qualitativo e prestazionale previsto nel contratto di appalto prescelto da contraente principale riconoscendo un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dell’appaltatore principale.

Il rispetto di tale duplice adempimento dovrà essere puntualmente verificato ai fini del rilascio del visto di conformità per l’eventuale cessione degli stessi o in sede di predisposizione dei dichiarativi in cui porta in detrazione il credito maturato con i lavori edili.

Non sono interessate alla normativa qui evidenziata le imprese artigiane senza dipendenti.