Spese detraibili dichiarazione dei redditi
Con l’approvazione della legge di Bilancio per l’anno 2020, Legge 160 del 27/12/2019, viene previsto che per utilizzare le detrazioni d’imposta nella misura del 19% degli oneri sostenuti è obbligatorio procedere al pagamento con strumenti tracciabili (bonifico, POS etc).
La stessa norma prevede che la tracciabilità non è richiesta per le spese relative all’acquisto di medicinali e dispositivi medici oltre che per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servzio Sanitario Nazionale.
In soldoni, dal 01 gennaio 2020, le detrazioni d’imposta del 19% per le spese relative a:
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- Interessi passivi mutui prima casa;
- Provvigioni agenzie acquisti prima casa;
- Spese sanitarie in genere; (Prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, radiologiche etc)
- Premi per assicurazioni;
- Erogazioni liberali onlus etc;
- Spese per scuole del primo ciclo di istruzione e scuola secondaria;
- Spese per attività sportive dei ragazzi da 5 a 18 anni;
- Abbonamenti al servizio trasporto pubblico locale;
- Spese funebri;
- Spese per scuola dell’infanzia;
spetteranno solo se il relativo pagamento sarà fatto con strumenti tracciabili, quindi pagamento con bancomat, carta di credito, bonifico bancario o postale.
Mentre le spese relative a:
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- Acquisto di medicinali;
- Acquisto di dispositivi medici;
- Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche; (Ospedali etc)
- Prestazioni sanitarie erogate da strutture private convenzionate SSN;
- Spese istruzione universitaria;
continueranno ad essere detraibili anche se pagate in contanti.